Formazione Addetti Antincendio Aziendali DLvo 81/08

premessa

Com'è noto in data 2 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Interno relativo ai Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 co. 3 lett. a) p. 4 e lett. b) del DLvo 9.4.2008 n. 81.

L'entrata in vigore di tale Decreto, previsto un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è avvenuto il 4 ottobre 2022.

Pertanto a partire da tale data sono stati abrogati l'art. 3 co. 1 lett. f) e gli artt. 5, 6 e 7 del DM 10.3.1998.

Il nuovo Decreto introduce significative modifiche alla formazione degli addetti antincendio, sia nei programmi e sia nell'articolazione dei moduli formativi.

Le principali novità che il Decreto introduce nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio riguardano:

- la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento

- la periodicità per l'aggiornamento della formazione (5 anni)

- la modalità di erogazione dei corsi (anche in forma multimediale)

- la parte di formazione pratica per i corsi di formazione e aggiornamento relativi alle attività di livello 1

- il contenuto dei programmi di aggiornamento

Se nel DM 10.3.98 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (basso, medio ed elevato), il nuovo Decreto distingue le attività in livello 1, 2 e 3 con la relativa tipologia di formazione ed aggiornamento definiti di tipo 1, 2 e 3.

La formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 co. 9 del DLvo 81/08. La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero degli addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in azienda, fatti salvi casi specifici relativi a particolari situazioni, in attività soggette al controllo di prevenzione incendi (ad esempio ospedali, alberghi, campeggi, ecc.)

Il Decreto 2.9.2021 al p. 2.1 co. 2 dell'all. II, fornisce però alcuni vincoli importanti: "Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni ed alle assenze ordinariamente prevedibili".

Il disposto normativo evidenzia che il numero degli addetti antincendio ordinariamente previsti discende dalla pianificazione di emergenza e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. p. 2.1 co. 1 dell'all. II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tener conto delle "turnazioni" e delle "assenze ordinariamente prevedibili".

L'allegato III al Decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.

attività di livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

I corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti operanti in tali attività devono essere basati sui contenuti e la durata per i corsi di tipo 1:

- corso di base 01-FOR

- corso di aggiornamento 01-AGG

attività di livello 2

Rientrano in tale categoria almeno le seguenti attività:

- luoghi di lavoro compresi nell'all. I al DPR 1.8.2011 n. 151, con esclusione delle attività di livello 3

- i cantieri temporanei e mobili dove si detengono e si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

I corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti operanti in tali attività devono essere basati sui contenuti e la durata per i corsi di tipo 2:

- corso di base 02-FOR

- corso di aggiornamento 02-AGG

attività di livello 3

Rientrano in tale categoria almeno le seguenti attività:

- stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti dall'art. 3 co. 1 lett. b) e c) del DLvo 26.6.15 n. 105

- fabbriche e depositi di esplosivi

- centrali termoelettriche

- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili

- impianti e laboratori nucleari

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq

- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq

- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq, metropolitane in tutto o in parte sotterranee

- interporti con superficie superiore a 20000 mq

- alberghi con oltre 200 posti letto

- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, case di riposo per anziani

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti

- uffici con oltre 1000 persone presenti

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 mt

- cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi

- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. aa) del DLvo 3.4.2006 n. 152, nonchè operazioni trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. s) dello stesso Decreto Legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2 co. 1 lett. e) del DLvo 13.1.03 n. 36

I corsi di formazione ed aggiornamento per gli addetti operanti in tali attività devono essere basati sui contenuti e la durata per i corsi di tipo 3:

- corso di base 03-FOR

- corso di aggiornamento 03-AGG

corsi di formazione: modalità e contenuti

Tra le principali novità c'è la periodicità dell'aggiornamento della formazione che è prevista ogni 5 anni e l'introduzione di "Metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti  informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi". 

I contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell'addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell'ambito lavorativo, anche i compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza.

I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio e a quelli pratici, relativi all'utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati cercando di evidenziare, per ciascun argomento, la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza.

I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio sono stati il Codice di Prevenzione Incendi ed i Decreti attuativi dell' art. 46 co. 3 del DLvo 81/08 (DM 1.9.21 - DM 2.9.21 - DM 3.9.21) che, oltre a costituire la base per l'illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nelle dispense, come elementi sostanziali degli argomenti trattati.

Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario e dovrà essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi indicati nell'all. III, con esclusione della possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore. La frequenza del corso deve essere completa e non sono ammesse assenze, anche parziali.

La formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell'all. III al Decreto.

Nell'ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l'utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l'utilizzo di estintori a base d'acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera oppure occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN388) ed indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo

- qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di uso di DPI specifici

Relativamente agli estintori da utilizzare nelle prove si evidenzia che:

- gli estintori a base d'acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe

- gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nele attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio

- il fornitore dovrà garantire l'idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell'estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva PED e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuate durante la vita dell'estintore

- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l'estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento

contenuti minimi della formazione pratica

L'intervento formativo pratico dovrà prevedere una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l'apprendimento già svolto in fase teorica, ed una fase pratica, che potrà essere limitata alle sole attrezzature. Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l'erogazione di acqua.

corsi di tipo 1-FOR - durata 4 ore

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)

- principi della combustione

- prodotti della combustione

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio

- effetti dell'incendio sull'uomo

- divieti e limitazioni di esercizio

- misure comportamentali

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ora)

- principali misure di protezione antincendio

- evacuazione in caso di incendio

- chiamata dei soccorsi

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)

- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili

- esercitazione sull'uso degli estintori portatili

- presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza

corsi di tipo 2-FOR - durata 8 ore

 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ore)

- principi sulla combustione e l'incendio

- le sostanze estinguenti

- il triangolo della combustione

- le principali cause di un incendio

- i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

STRATEGIA ANTINCENDIO (rif.to Codice Prevenzione Incendi DM 3.8.15 e s.m.i.) (3 ore)

- misure antincendio

- reazione al fuoco

- resistenza al fuoco

- compartimentazione

- esodo

- controllo dell'incendio

- rilevazione ed allarme

- controllo di fumi e calore

- operatività antincendio

- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

- gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza

ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)

- conoscenza delle varie tipologie di estintori (a polvere, a base d'acqua, a CO2)

- conoscenza delle reti idranti e dei componenti (attacco mandata per APS VF, idranti a cassetta UNI45, naspi)

- prova pratica utilizzo estintore

- prova pratica utilizzo dei componenti reti idranti (idranti a cassetta UNI45, naspi)